[1](Art. 38 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, in societa' di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della societa', associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art38 · fonte del testo

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