[1](Art. 10 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]I Comitati di patronato:

[3]1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dal presente testo unico e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoperandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;

[4]2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

[5]3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

[6]4° vigilano sui fanciulli adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

[7]5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

[8]6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

[9]Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art13 · fonte del testo

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