Art. 18 — Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono

[1]Pubblicazione di atti e comunicati

[2]1. Nella prima parte della Gazzetta ufficiale sono pubblicati, oltre agli atti normativi indicati nei precedenti articoli, gli atti ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali puo' essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto. Con le stesse modalita' gli elenchi possono essere integrati o modificati. 3. Sono altresi' pubblicati gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee parlamentari e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti. 4. Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicita' in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. I decreti e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo. 6. Restano ferme le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.

Testo vigente dal 29 maggio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari