[1](Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 5; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2, secondo comma)

[2]Ripubblicazione degli atti normativi statali nella Raccolta ufficiale

[3]1. Le leggi e gli altri atti normativi indicati nell'art. 15 sono inseriti e ripubblicati nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 2. La Raccolta ufficiale e' pubblicata a cura del Ministero di grazia e giustizia ed e' stampata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Testo vigente dal 29 maggio 1986

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092~art14 · fonte del testo

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