Art. 64 — Legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a

[1]; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma penultimo).

[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonche' sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attivita' con quella del Regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art64 · fonte del testo

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