[1]Norme abrogate. Proroga eccezionale

[2]Sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, tutte le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle espressamente richiamate nel testo unico medesimo e quelle concernenti l'applicazione del disposto dei precedenti articoli 133 e 135. Dalla anzidetta data e' altresi' abrogata ogni altra disposizione legislativa in materia di pensione di guerra che sia contraria o non compatibile con le norme contenute nel presente testo unico. La composizione ed il funzionamento degli organi collegiali, previsti dalla legislazione pensionistica di guerra, nonche' i compensi spettanti ai componenti degli organi stessi continueranno ad essere regolati dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico fino a quando non saranno emanati, da parte delle competenti autorita', i prescritti decreti in esecuzione delle norme contenute negli articoli del testo unico medesimo che disciplinano la materia. Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui al presente testo unico sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempreche' queste non contrastino con quelle contenute nel testo unico stesso. Per gli invalidi di guerra restano in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art137 · fonte del testo

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