Art. 977 — Commissione centrale del personale

La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 del codice e' composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate). Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto. Il presidente e i membri della commissione devono, di regola, avere residenza in Roma, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla commissione e' aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto di voto.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art977 · fonte del testo

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