Art. 96 — Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata

I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:

  • a)individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneita' per l'impiego operativo;
  • b)sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione e omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica o integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art96 · fonte del testo

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