Art. 950 — Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 946 sono composte:

  • a)da un generale della rispettiva Forza armata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
  • b)dal Maestro direttore della rispettiva banda musicale o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia;
  • c)da un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art950 · fonte del testo

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