Art. 659 — Votazioni finali

Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi e frazione millesimale, e' determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacita' acquisite nonche' delle potenzialita' espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all'articolo 657, comma 6, costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito. Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il piu' anziano in ruolo. L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non puo' frequentare altro analogo corso. La mancata presentazione all'esame finale puo' essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermita' o documentata causa di forza maggiore. Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all'esame, e' considerato come un frequentatore che non ha superato il corso d'istituto. Se, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non riesce a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi puo' effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Se l'ufficiale non riesce a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso e' ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art659 · fonte del testo

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