Art. 635 — Titoli di merito

Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente:

  • a)fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale;
  • b)fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato;
  • c)fino a punti 2/30, per altri titoli. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 636 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art635 · fonte del testo

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