Art. 588 — Definizioni

[1]Ai sensi del presente capo si intendono:

  • a)per attitudine militare e professionale, il complesso delle qualita' morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare;
  • b)per durata del corso, il numero delle giornate di attivita' didattiche previste dal piano di studio di un corso, oppure, nel caso di corsi pluriennali, di un anno accademico di corso con esclusione dei periodi di interruzione definiti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da essi delegata;
  • c)per istituti di formazione, le accademie, le scuole ufficiali e sottufficiali e gli altri enti che svolgono o concorrono allo svolgimento dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali;
  • d)per crediti formativi universitari, quelli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
  • e)per espulsione, il provvedimento autoritativo dell'Amministrazione per effetto del quale il destinatario perde lo status di allievo o di aspirante e non puo' continuare la frequenza del corso;
  • f)per dimissioni, le richieste formalmente avanzate dagli allievi, accettate dall'Amministrazione, di cessare dallo status di allievo o di aspirante e di interrompere definitivamente la frequenza del corso;
  • g)per frequentatori, i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali che, dopo l'incorporazione o la presentazione presso gli istituti di formazione, frequentano i relativi corsi nella qualita' di allievi o, nelle accademie navale e aeronautica, in qualita' di aspiranti.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art588 · fonte del testo

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