Art. 571 — Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art571 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari