Art. 541 — Sistema di contabilità analitica

La valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti dagli organismi e dagli enti di cui all'articolo 446, comma 2, e' effettuata, in applicazione della normativa vigente, mediante un sistema di contabilita' economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera analitica, i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti. Procedure operative della contabilita' analitica possono essere disciplinate nelle istruzioni di cui al comma 4 dell'articolo 446.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art541 · fonte del testo

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