Art. 425 — Modalità attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali

Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle localita' in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo 312 del codice. Nell'ambio dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualita', quantita', denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione. Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilita', non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorita'. I mezzi e i materiali per i quali e' autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilita' tiene luogo della dichiarazione di fuori uso. All'atto della cessione e' redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario. La dichiarazione di cedibilita' di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art425 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari