Art. 418 — Dichiarazione di fuori uso dei materiali

La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non piu' idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' o usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso. L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta. Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, indicano l'autorita' cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei compiti a essa demandati. La commissione ha le seguenti competenze:

  • a)constatare se i materiali siano effettivamente non piu' idonei a ulteriore servizio;
  • b)accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorita' competente il fatto, se si ritiene che l'inidoneita' derivi da incuria o da uso irregolare;
  • c)accertare la riparabilita' dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalita' e nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo 446, comma 4, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso, se non riparabili;
  • d)disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di al citato articolo 446, comma 4 il ricambio dei materiali;
  • e)indicare la specie e la quantita' dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o per usura, se non diversamente disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di cui all'articolo 453. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 417, comma 4. Se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione. Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non e' assunto in carico ed e' eliminato ovvero distrutto.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art418 · fonte del testo

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