Art. 415 — Ricevimento del parlamentare, modalità delle visite e degli incontri

Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede a illustrare le attivita' dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attivita' svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura. Durante le visite devono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari. Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata. Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art415 · fonte del testo

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