Art. 375 — Criteri di attribuzione del punteggio
Per l'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria si seguono i seguenti criteri:
- a)attribuire a ciascun concorrente un punteggio base di piu' 5;
- b)adottare per singole voci il parametro da meno 5 a piu' 5;
- c)prendere in considerazione ai fini del punteggio:
- 1)situazione familiare (persone conviventi, numero, eta' e sesso dei figli);
- 2)situazione economico-patrimoniale della famiglia (redditi da proprieta' o da lavoro);
- 3)situazioni particolari (sfratto, affitti, altre cause). Sulla base dei criteri fissati al comma 1, il punteggio utile alla graduatoria e' il seguente:
- a)situazione familiare:
- 1)per persona convivente, escluso il titolare punti piu' 0,50;
- 2)figli minori di anni 10 (ogni figlio) punti piu' 0,50;
- 3)figli maggiori di anni 10 (ogni figlio) punti piu' 0,75;
- 4)diversita' di sesso per figli maggiori di anni 10 punti piu' 1,00;
- b)situazione economico-patrimoniale della famiglia:
- 1)redditi mensili provenienti da altri cespiti; per proprieta': 1.1) fino a euro 52,00 punti meno 0,50; 1.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti meno1,00; 1.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti meno 2,00; 1.4) da euro 156,00 a euro 207,00 punti meno 3.00; 1.5) oltre euro 208,00 punti meno 5.00;
- 2)attivita' lavorativa dei congiunti: 2.1) fino a euro 155,00 punti meno 0,50; 2.2) da euro 155,00 a euro 207,00 punti meno 1,50; 2.3) da euro 208,00 a euro 258,00 punti meno 2,50; 2.4) oltre euro 258,00 punti meno 4,00;
- c)situazioni particolari:
- 1)sfratto giudiziario in atto punti piu' 2,00;
- 2)affitti in atto: 2.1) fino a euro 52,00 punti piu' 0,50; 2.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti piu' 1,00; 2.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti piu' 1,5; 2.4) da euro 156,00 a euro 258,00 punti piu' 2; 2.5) oltre euro 258,00 punti piu' 2,5;
- 3)altre cause: 3.1) di scarsa rilevanza fino a punti piu' 1; 3.2) gravi ma non di urgente soluzione da punti piu' 1,01 a piu' 2; 3.3) gravi e di indilazionabile soluzione da punti piu' 2,01 a piu' 5. In caso di parita' di punteggio si considera l'eta' dei figli maggiori di anni 10 attribuendo per ciascun figlio:
- a)da 10 a 15 anni punti piu' 0,015;
- b)da 16 a 18 anni punti piu' 0,025;
- c)da 19 anni in poi punti piu' 0,045. In caso di ulteriore parita' l'ordine in graduatoria sara' determinato dalla data di minore permanenza nella sede.
Testo vigente dal 18 giugno 2010
