Art. 361 — Allegato S Lavori di stabilità, di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento

L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione, nonche' di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza. I lavori di stabilita' o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessita' si manifesta saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilita' dell'immobile o da cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio. In particolare essi riguardano:

  • a)interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e strutture similari;
  • b)rifacimento di strade, piazzali, cortili e aree similari;
  • c)ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino agli apparecchi erogatori;
  • d)ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque bianche e nere (eccetto lo spurgo);
  • e)riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine e altri eventuali impianti. La riparazione degli impianti di cui sopra e' a carico dell'amministrazione militare sempreche' questa li abbia a suo tempo forniti;
  • f)riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia;
  • g)sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetusta' o grave guasto non imputabile all'utente, se forniti dall'amministrazione militare;
  • h)tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e locali comuni, in relazione al normale degrado. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilita', in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entita', strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilita' dell'alloggio.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art361 · fonte del testo

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