Art. 306 — Condotta dei mezzi navali

La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto. La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unita' delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art306 · fonte del testo

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