Art. 1114 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

[1]L'articolo 6 del decreto del Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Commissione) - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori." Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

  • a)agli articoli 7, comma 3, e 11, comma 4, le parole: « 6, commi 8 e 11» sono sostituite dalle parole «198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare»;
  • b)agli articoli 8, commi 1 e 3, 9, commi 1 e 2, e 18, comma 1, le parole: «6, comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare»;
  • c)all'articolo 9, comma 2, le parole: «6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,» sono sostitute dalle parole «198 del codice dell'ordinamento militare»;
  • d)all'articolo 15, comma 2, la parola: «6» e' sostituita dalle parole «198 del codice dell'ordinamento militare».

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1114 · fonte del testo

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