Art. 1094 — Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni

Per evitare doppie iscrizioni, i sindaci, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni, ne danno comunicazione ai sindaci dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi. Se i giovani siano stati iscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai sindaci dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1094 · fonte del testo

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