Art. 1075 — Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati

Le operazioni comuni eseguite in relazione al trattamento dei dati di cui al capo II sono le seguenti:

  • a)raccolta presso gli interessati e presso terzi;
  • b)elaborazione in forma cartacea e con modalita' informatizzate. I dati di cui all'articolo 1072 vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati. I dati di cui al presente capo:
  • a)sono archiviati su supporto cartaceo o informatico presso le strutture deputate al trattamento degli stessi e vengono custoditi in appositi in locali muniti di serratura o, per i dati di carattere sanitario, in armadi dotati di serratura posti in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato;
  • b)ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1075 · fonte del testo

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