Art. 1017 — Autorizzazione a non prestare servizio
L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016. L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non e' concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione. Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera puo' chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.
Testo vigente dal 18 giugno 2010
