Art. 1017 — Autorizzazione a non prestare servizio

L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016. L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento. L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non e' concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione. Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera puo' chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1017 · fonte del testo

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