Art. 304 — Stato giuridico ed economico
Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924 n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonche' all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957
