Art. 231 — Collocamento a disposizione

Gli ambasciatori, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe ed i consiglieri di ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti disposto, l'impiegato e' collocato a riposo. Gli impiegati a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art231 · fonte del testo

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