Art. 60 — D. L. 10 marzo 1945, n. 74, art. 63

Il deputato eletto in piu' collegi deve dichiarare alla presidenza della Camera dei Deputati entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio. Il deputato che sia eletto nel collegio unico nazionale ed in uno o piu' collegi circoscrizionali, appena convalidato, si intende eletto nel collegio unico nazionale e nella sua lista circoscrizionale prende il suo posto, il primo dei non eletti.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art60 · fonte del testo

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