Art. 13 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17

Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria della Corte di cassazione, che e' costituita in ufficio centrale nazionale, non piu' tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documento equipollente dei candidati, le dichiarazioni di presentazione dei delegati di lista e l'attestazione della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale dalla quale risulti per ciascun candidato che e' compreso in una lista circoscrizionale. La cancelleria della Corte di cassazione deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art13 · fonte del testo

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