I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono determinati:

  • a)in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti lavori sono compiuti su terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione e coltura;
  • b)in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo contributo e la corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono compiuti sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta. I contributi per i lavori di coltivazione delle piante situate in luoghi non soggetti all'imposta terreni e ai quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono determinati tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le medesime lavorazioni

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art268 · fonte del testo

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