[1]ed utilizzazione di prestiti esteri

[2]In deroga al terzo comma dell'articolo precedente i prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno possono essere assunti - ferma l'osservanza delle modalita' previste al n. 1 dello stesso comma - anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 158. Il controvalore in lire di tali prestiti potra' essere utilizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno per il finanziamento diretto e indiretto delle iniziative indicate al comma terzo dell'art. 31 e dei progetti speciali di cui all'art. 47. (1) Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno ecceda la durata dell'attivita' della Cassa stessa, prima del termine di detta attivita' sara' provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sara' attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sara' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (2) La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno da concedersi ai sensi del presente articolo con le modalita' di cui al quarto comma dell'articolo 28 e' valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.(3) L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, i relativi servizi saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalita' che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del CIPE sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.(4) Limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, non comportino assunzioni di rischio da parte della Cassa per il Mezzogiorno, la Cassa stessa puo' provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti di cui al presente articolo.(5)

[3](1) Art. 2, c. 1°, L. n. 166/1952; art. 1. c. 2°, L. n. 949/1952; art. 8, L. n. 183/1976

[4](2) Art. 2, c. 2°, L. n. 166/1952

[5](3) Idem, c. 3°

[6](4) Art. 2, c. 5°, L. n. 166/1952; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971

[7](5) Art. 7, c. 1°, L. n. 608/1964

Testo vigente dal 29 maggio 1978

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art29 · fonte del testo

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