[1]per l'esecuzione e per il potenziamento di ferrovie in regime di concessione

[2]Nei territori di cui all'art. 1 i limiti massimi delle sovvenzioni di esercizio delle ferrovie in regime di concessione di cui all'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere elevati, in via eccezionale, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, ai sensi delle leggi vigenti, per le linee che rivestano particolare importanza sociale e che non possono in alcun modo rientrare fra quelle previste dalla lettera c) dell'art. 1 della medesima legge 2 agosto 1952, n. 1221 e successive modificazioni e integrazioni.(1) Il contributo per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie in regime di concessione di cui al precedente comma, previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni puo' essere elevato per le linee esistenti nei territori di cui all'art. 1 fino ad un massimo corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e di esercizio.(2)

[3](1) Art. 2, c. 6°, L. n. 1221/1952; art. 3, u.c., L. n. 1080/1971

[4](2) Art. 3, c. 2°, L. n. 1221/1952

Testo vigente dal 29 maggio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art117 · fonte del testo

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