[1]Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusivita' postale

[2]Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto:

  • 1)il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
  • 2)il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla localita' di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
  • 3)il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
  • a)direttamente alle ferrovie dello Stato;
  • b)alle societa' od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
  • c)ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non siano vettori di professione, ne' siano addetti ad imprese di trasporto.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art58 · fonte del testo

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