Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalita' stabilite con apposita convenzione. Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprieta' degli stessi esercenti. Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalita' indicate da apposita convenzione.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art248 · fonte del testo

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