Art. 9 — (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica (legge n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo comma)

[1]Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:

  • a)gli interventi previsti dalle lettere a), b)

[2]e c)

[3]del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse;

  • b)fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non puo' comunque superare un decimo dell'area di proprieta'. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 84/2017

    Questione infondata
    13 aprile 2017

    Ai fini del superamento della verifica della rilevanza delle questioni incidentali è sufficiente che la premessa interpretativa prospettata dal giudice rimettente possa ritenersi non implausibile. (Nella specie, è ritenuta non implausibile la tesi del TAR rimettente, condivisa dal Consiglio di Stato, secondo cui il censurato art. 9, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b, del t.u. edilizia, è applicabile nella Regione Campania - e dunque alla vicenda oggetto del giudizio a quo - almeno per la parte in cui stabilisce il limite volumetrico per l'edificazione a fini produttivi in "zone bianche" extraurbane, avendo il legislatore campano statuito in senso più restrittivo solo con riguardo al limite di superficie coperta).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art9 · fonte del testo

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