Art. 130 — (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
[1]Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001
