Art. 114.8 — Principi generali
((1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:
- a)si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
- b)forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
- c)garantiscono la riservatezza dei dati personali;
- d)nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.)) 112
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
112Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".
Testo vigente dal 14 agosto 2024
