[1]applicativo (articolo 10 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a euro 750 milioni, ivi compresi i ricavi delle entita' escluse di cui all'articolo 311, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. 2. Se uno o piu' dei quattro esercizi di cui al comma 1 ha durata inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo comma e' determinata in proporzione per ciascuno esercizio. 3. Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di bilanci consolidati relativi a esercizi precedenti applica le disposizioni del presente titolo a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia di ricavi di cui al comma 1 nei due esercizi precedenti. 4. La soglia di ricavi di cui al comma 1 si calcola secondo le disposizioni previste all'articolo 340 per le operazioni ivi indicate. 5. Se i ricavi risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo sono espressi in valuta di presentazione diversa dall'euro, la soglia di cui al comma 1 e' verificata convertendo i ricavi di ogni esercizio considerato al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente. Il tasso di cambio medio e' determinato in base alle quotazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea o, qualora la Banca Centrale Europea non pubblichi il tasso di cambio in euro della valuta di un Paese, dalla Banca Centrale del Paese.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art310 · fonte del testo

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