[1]della disciplina (articolo 1, comma 141, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

[2]1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata degli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250, 251, 252, 253 e 254. In particolare, il decreto definisce:

  • a)le regole e le modalita' per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita';
  • b)i criteri e le modalita' di determinazione del valore normale di cui all'articolo 250, comma 1;
  • c)le condizioni, le modalita' e i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 93, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;
  • d)i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di cui all'articolo 248, comma 4;
  • e)il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa' da essa controllate di cui all'articolo 248, comma 4;
  • f)i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
  • g)le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le societa' da queste controllate;
  • h)le modalita' e i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;
  • i)gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dagli articoli 248, commi 1 e 2, 249, 250, 251, 252, 253 e 254 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
  • l)gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo dell'articolo 252, comma 1.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art255 · fonte del testo

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