Art. 218
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]' dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri (articolo 5 legge 13 giugno 2023, n. 83)
[2]1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17 luglio 2023, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attivita' lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
