[1]speciali sulla tassazione del trattamento di fine rapporto (articolo 24-bis, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

[2]1. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art216 · fonte del testo

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