Art. 190
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]in sospensione d'imposta (articolo 180 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 188 i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
