[1]della societa' (articolo 170 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico. 3. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in societa' soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 49, comma 6. 4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui all'articolo 49, comma 5, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:

  • a)nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
  • b)nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. 5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate a imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa' di cui all'articolo 82.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art170 · fonte del testo

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