Art. 134
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]all'efficacia e all'esercizio dell'opzione (articolo 126 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 126 le societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'. 2. Nel caso di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione della liquidazione giudiziale o il provvedimento che ordina la liquidazione.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
