[1]relative ai mezzi di trasporto nuovi (articolo 53, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo1, comma 378, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

[2]1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalita' e i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 8, comma 3, lettera e), nonche' le prescrizioni, le modalita' e i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma. 3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4, oggetto di acquisto intraunionale, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonche' ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto. 4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intraunionale in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, puo' presentare, in luogo della dichiarazione di cui all'articolo 6, primo comma, numero 3), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intraunionale nonche' il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intraunionale e' sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione e' altresi' effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intraunionale o di esportazione dei medesimi veicoli.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art154 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari