Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento (articolo 18 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate all'unita' di euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
