Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Esenzioni per le controversie in materia di locazioni (articolo 57, primo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392)
[2]1. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede euro 309,87 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
