Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Fondi istituiti con apporto di beni immobili (articolo 14-bis, comma 11, legge 25 gennaio 1994, n. 86)
[2]1. Per l'insieme degli apporti di beni immobili di cui all'articolo 14-bis, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e delle eventuali successive retrocessioni di cui al richiamato articolo 14-bis, comma 9, della legge n. 86 del 1994 e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, un'imposta sostitutiva di euro 516,46 che e' liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
