Art. 22 (Allegato 3)
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti. 2. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
- a)per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
- b)per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
- c)per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d)per gli indigenti.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
