Art. 85 — Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio
Art. 15 bis, c. 3, D.L. n. 776/80, conv. con mod. L.n. 874/80 1. Continuano ad essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio i mutui in corso di ammortamento contratti con la BEI dagli istituti di credito a medio termine, dagli enti pubblici e dalle societa' concessionarie di pubblici servizi per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Testo vigente dal 12 aprile 1990
