Art. 50 — (L-R) Indennità per l'occupazione

Nel caso di occupazione di un area, e' dovuta al proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L) 2. 3. Contro la determinazione della commissione, e' proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54, in quanto compatibili. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art50 · fonte del testo

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